Capo III

Art. 26

Titoli

In vigore dal 18 giu 2024
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese. 3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato. 4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali. 6. La commissione esaminatrice di cui all' forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
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Titoli (Art. 26 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo