Capo III
Art. 26
Titoli
In vigore dal 18 giu 2024
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all' forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
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