Capo III
Art. 25
Prove di esame del concorso
In vigore dal 18 giu 2024
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, nonché da una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unità navali, come individuate nell'allegato C, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di coperta, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3. La prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unità navali è diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla conduzione di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Storico versioni
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