Capo I

Art. 6

Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione

In vigore dal 1 mag 2024
1. Per la selezione interna di cui all', comma 1, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 2. Per la selezione interna di cui all', comma 2, la commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 3. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. Le graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2 sono approvate con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 5. I bandi di cui all' definiscono il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2024-02-06;49#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione (Art. 6 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo