Capo I

Art. 1

Modalità di accesso al ruolo

In vigore dal 1 mag 2024
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l', comma 3; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 32 e 35; Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione», e, in particolare, gli articoli 744 e 748, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili; Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l', comma 4, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente «Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012; Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»; Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, da ultimo con l'incontro in data 29 novembre 2022, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1435 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 918 in data 26 gennaio 2024; Adotta il seguente regolamento: Modalità di accesso al ruolo 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 3. I bandi per le selezioni interne di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con uno o più decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
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Modalità di accesso al ruolo (Art. 1 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo