Capo I

Art. 9

Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato

In vigore dal 1 mag 2024
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione basico e avanzato 1. È dimesso dal corso di formazione basico il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie e l'esame finale, previsti dall', comma 1; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a quanto previsto dalle strutture di formazione di cui all', comma 1, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 2. È dimesso dal corso di formazione avanzato il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera le verifiche intermedie di cui all', comma 2; c) non supera l'esame di fine corso di cui all', comma 3; d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al 20 per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 3. È espulso dai corsi di formazione, basico e avanzato, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere i corsi di formazione, basico e avanzato, per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
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