Art. 3
Domanda di partecipazione e modalità di svolgimento delle prove di idoneità
In vigore dal 3 mag 2024
Domanda di partecipazione e modalità di
svolgimento delle prove di idoneità
1. Le prove di idoneità sono indette con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura, https://cultura.gov.it che ne stabilisce le modalità di svolgimento. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneità i soggetti di cui all'.
2. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, secondo le modalità ivi stabilite, è corredata della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneità, con la seguente specificazione:
a) i candidati di cui all', comma 1, lettera a), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, di aver conseguito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino a un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A al presente regolamento e per cui richiedono la qualifica professionale;
b) i candidati di cui all', comma 1, lettera b), dichiarano, ai sensi della vigente normativa, i titoli di studio conseguiti e indicano fino a un massimo di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A al presente regolamento e per cui richiedono la qualifica professionale.
3. Nella domanda sono altresì indicati i dati relativi al versamento della tassa di iscrizione, che è destinata alla copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari.
4. I candidati che non partecipano alle prove o che vengono esclusi dallo svolgimento delle stesse non hanno diritto al rimborso della tassa versata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:cultura.ministero:decreto:2024-01-17;52#art-3