Art. 2

Requisiti di ammissione

In vigore dal 3 mag 2024
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalità di cui al presente regolamento: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 del Codice; b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito: 1) le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); 2) le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); 3) le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico); 4) le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali); 5) i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni; 6) i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331; 7) le lauree della classe L-1 (Beni culturali); 8) le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).
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