Art. 1

Oggetto

In vigore dal 3 mag 2024
IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale, al primo periodo, dispone che «Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell', commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»; Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e, in particolare, l', che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, e conseguentemente sopprime il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 marzo 2009, n. 53, avente ad oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, recante «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 87, recante «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 marzo 2011, recante «Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali"»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 agosto 2019, n. 112, avente a oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali»; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 5669 del 6 maggio 2022, che ordina «al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di adottare, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182, comma 1-quinquies, D.lgs. n. 42/2004, in conformità a quanto previsto dall' del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalità per lo svolgimento della prova in questione» e nomina, per il caso di persistente inerzia, «quale Commissario ad acta, il Dirigente del Servizio attività di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso l'Ufficio Affari Generali ed attività di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 10 giugno 2022, n. 252, avente ad oggetto l'istituzione del Tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione dello schema di decreto disciplinante le modalità di svolgimento delle prove d'idoneità abilitanti all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, così come previsto dall', comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 10 agosto 2019, n. 112; Visti i decreti del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura 25 luglio 2022, n. 342 e 8 settembre 2022, n. 414, aventi a oggetto, rispettivamente, l'integrazione e la modificazione della composizione del Tavolo tecnico istituito con il decreto direttoriale n. 252 del 10 giugno 2022; Vista la nota del Direttore generale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura prot. n. 278 del 4 gennaio 2023, con la quale il Commissario ad acta è stato invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo tecnico al fine di informarlo sullo svolgimento dell'istruttoria in corso e di esaminare in maniera congiunta le criticità relative all'adozione del decreto ministeriale di indizione della procedura di idoneativa con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in conformità a quanto previsto dall', comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 2019; Rilevata la necessità di provvedere ad una revisione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 10 agosto 2019, al fine di superare le criticità applicative emerse con riferimento, in particolare, alla nomina e alla composizione della Commissione, al concreto svolgimento delle prove, all'individuazione delle sedi di esame, che allo stato non rendono attuabili le disposizioni del decreto di indizione della procedura idoneativa; Considerata, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico interministeriale, la necessità di procedere, previamente, all'abrogazione e sostituzione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 2019, al fine di superare le difficoltà attuative e adeguare le modalità di svolgimento delle prove di idoneità, nonché l'organizzazione logistica delle stesse alle attuali esigenze economiche e organizzative delle amministrazioni interessate; Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca reso in data 8 novembre 2023; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 26 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota del 24 novembre 2023; Adotta il seguente regolamento: Oggetto 1. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle prove di idoneità finalizzate ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese per lo specifico indirizzo, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito denominato «Codice»). 2. Le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, sono riservate a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B al Codice, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:cultura.ministero:decreto:2024-01-17;52#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo