Titolo III

Art. 9

Misure analoghe alle coperture assicurative

In vigore dal 16 mar 2024
1. Le strutture sanitarie, ai fini della copertura di cui all', comma 1 e 4, possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle misure analoghe di cui all', comma 1, lettera p). 2. La scelta di operare mediante assunzione diretta del rischio deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.
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