Titolo III
Art. 12
Interoperabilità tra fondo rischi e fondo riserva sinistri
In vigore dal 16 mar 2024
1. Al fine di evitare una duplicazione degli importi accantonati per uno stesso evento, è prevista la trasmigrazione dal fondo di cui all', alimentato tramite accantonamenti annuali in relazione ai sinistri individuabili a fine esercizio, al fondo di cui all', per la parte dell'accantonamento di detto fondo rischi corrispondente agli eventi rilevati e successivamente denunciati.
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Prourn:nir:imprese.italy.made.ministero:decreto:2023-12-15;232#art-12