Titolo III
Art. 11
Fondo riserva sinistri
In vigore dal 16 mar 2024
1. In aggiunta a quanto richiesto dall', la struttura costituisce un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione.
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