Capo II

Art. 3

Finalità dei trattamenti

In vigore dal 1 set 2023
1. I dati contenuti nel SITAM sono trattati a fini di controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonché a fini di prevenzione e repressione dei reati. 2. I dati contenuti nel SITAM, preventivamente resi anonimi e in forma aggregata, possono essere trattati, altresì, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche per scopi statistici da: a) gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza competenti ad esercitare il controllo sulla circolazione delle armi e delle munizioni, anche nella forma del rilascio, del rinnovo o del diniego delle autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla vigente normativa, nonché in materia di prevenzione e repressione dei reati; b) le Prefetture-UTG; c) le Questure e gli altri uffici della Polizia di Stato, nonché i comandi e reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, competenti nella materia di cui alla lettera a). 3. Per le finalità di cui al comma 2, il SITAM è dotato di un sistema per le elaborazioni statistiche che permette di analizzare in forma anonima e aggregata i dati riguardanti le armi, le parti di arma e le munizioni, nonché il numero aggregato degli armaioli, degli intermediari e degli altri soggetti che detengono le armi, le parti di arma e le munizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2023-07-12;114#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo