Capo I
Art. 1
Oggetto
In vigore dal 1 set 2023
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 che rimette all'adozione di un regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento di un «sistema informatico dedicato» per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, anche per ciò che concerne le procedure di accesso, di consultazione, di conservazione dei dati, nonché di collegamento con il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come codificata dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, gli , recanti disposizioni per la tenuta del registro giornaliero previsto dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e, in particolare, gli , che prevedono l'istituzione del Centro elaborazione dati nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, disciplinando il regime degli accessi e dei controlli;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128 e, in particolare, l', comma 1, che prevede che le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e, in particolare, gli , concernenti i registri delle operazioni giornaliere che devono essere detenuti e compilati, rispettivamente, dai soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f) e g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché dagli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» e, in particolare, l' che istituisce il perimetro di sicurezza cibernetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, e in particolare, l', concernente la configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati personali per finalità di polizia da parte di organi, uffici e comandi di polizia, nonché l', che definisce i termini di conservazione dei medesimi dati;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 agosto 2017, recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, recante «Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza»;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 7 aprile 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Sentito il Ministro della difesa con nota del 27 febbraio 2023;
Udito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze acquisito in data 14 marzo 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 4.3.13.3/2021/47 del 14 aprile 2023 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del «sistema informatico dedicato» per la tracciabilità delle armi e delle munizioni di cui all' del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, nonché le procedure secondo le quali gli armaioli di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 e gli intermediari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo, nei casi contemplati dall'articolo 31-bis, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, immettono i dati relativi alle operazioni giornaliere riguardanti le armi e le munizioni, al fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate nel predetto Sistema informatico, le modalità di conservazione sicura e di verifica di qualità dei dati nonché della loro protezione e trasmissione in caso di malfunzionamento, danneggiamento o di altri eventi accidentali o dolosi riguardanti il medesimo Sistema.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di collegamento del predetto Sistema informatico, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121.
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Nota redazionale
Il testo delle premesse è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/08/2023, n. 193 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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