Art. 5

Modifica, sospensione o revoca della autorizzazione

In vigore dal 19 lug 2023
1. L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata dall'autorità competente nel caso in cui il titolare non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ivi comprese quelle relative al monitoraggio, e non rispetti gli obiettivi di qualità di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Qualora si verifichino situazioni di emergenza nell'area di escavo o di destinazione o fenomeni di inquinamento, l'autorità competente può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. In presenza di fenomeni di inquinamento marino o costiero, ovvero qualora si determinino situazioni di rischio per la sicurezza della navigazione od interferenze con i legittimi usi del mare, la Capitaneria di porto può disporre, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge n. 241 del 1990, di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione all'autorità competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 2023 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro della salute Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2074
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