Art. 3
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione relativa all'attività di movimentazione
In vigore dal 19 lug 2023
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, il richiedente provvede, con oneri a proprio carico, alla caratterizzazione, alla classificazione e alla individuazione delle possibili opzioni di gestione dei sedimenti secondo le modalità stabilite dall'Allegato I.
2. Espletate le attività di caratterizzazione e classificazione di cui al comma 1, il richiedente presenta all'autorità competente apposita istanza per l'autorizzazione alle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine lagunare, trasmettendo alla medesima autorità:
a) i risultati analitici della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato I, corredati da relazione tecnica che fornisca informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stata effettuata la caratterizzazione dei sedimenti;
b) le modalità di movimentazione e gestione dei sedimenti oggetto dell'istanza;
c) il piano di monitoraggio, volto a prevenire e mitigare i possibili effetti dannosi per la salute e l'ambiente derivanti dalla movimentazione e gestione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative relative alle operazioni di scavo, prelievo e trasporto dei sedimenti e loro ricollocazione in aree ubicate all'interno del contermine lagunare e alle attività di monitoraggio ambientale, di cui all'Allegato I e delle eventuali prescrizioni rilasciate dall'autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
4. Gli oneri della movimentazione dei sedimenti e del successivo monitoraggio sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
5. L'autorità competente conclude il procedimento entro i trenta giorni successivi al rilascio del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 95, comma 27-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
6. L'autorizzazione è valida per la durata dei lavori di movimentazione e, comunque, non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio della stessa salvo proroga per un termine non superiore a dodici mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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