Art. 1
Oggetto
In vigore dal 19 lug 2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, il comma 1 che istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque e il comma 27-bis che recita: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.»;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla Parte III, Sezione II, Titolo II concernente gli obiettivi di qualità e Titolo III concernente la tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi nonché all'articolo 185 del medesimo decreto legislativo che disciplina le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, recante «Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1990, recante «Modificazione al tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, recante «Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini»;
Viste le «Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza - articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019;
Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 aprile 1993 tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, in attuazione dell', comma 6, della legge n. 360 del 1991, recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia;
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota del 28 marzo 2023;
Acquisita l'intesa con la Regione Veneto del 9 giugno 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 9 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il presente regolamento detta le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il presente regolamento disciplina, altresì, i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio ambientali.
2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti se è provato che non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione europea.
3. Resta ferma la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, per la valutazione di impatto ambientale.
4. Al fine di assicurare che l'operazione di dragaggio e la successiva movimentazione dei sedimenti non comporti impatti negativi sull'ambiente e sulla salute, la predetta attività deve svolgersi nel rispetto dell'Allegato I recante «Linee guida per la gestione dei sedimenti della laguna di Venezia» che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Resta fermo il rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che attua la direttiva 2013/39/UE, in relazione alle sostanze prioritarie nelle acque e nei sedimenti dei corpi idrici marino-costieri e di transizione, nonché delle specifiche procedure operative definite dall'Istituto superiore di sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in relazione alla valutazione dei profili sanitari connessi alla gestione dei sedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-05-22;86#art-1