Art. 6
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
In vigore dal 27 giu 2023
1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame sostenute, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui all' la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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