Art. 5
Titoli
In vigore dal 27 giu 2023
La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:
a) Titoli di studio
1. Laurea magistrale in biologia (LM-6) punti 1,00;
2. Laurea magistrale in farmacia e farmacia
industriale (LM-13) punti 1,00;
3. Laurea magistrale in medicina e chirurgia
(LM-41) punti 1,00;
4. Laurea magistrale in psicologia (LM-51) punti 1,00;
5. Laurea magistrale in scienze della nutrizione
umana (LM-61) punti 1,00;
6. Laurea magistrale in scienze pedagogiche
(LM-85) punti 1,00;
7. Laurea in scienze biologiche (L-13) punti 0,50;
8. Laurea in scienze dell'educazione e della
formazione (L-19) punti 0,50;
9. Laurea in scienze e tecniche psicologiche
(L-24) punti 0,50;
10. Laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche
(L-29) punti 0,50;
11. Dottorato di ricerca punti 2,00;
12. Master universitario di II livello punti 1,00;
13. Master universitario di I livello punti 0,75;
14. Diploma di specializzazione conseguito
presso gli ISEF punti 0,50;
15. Scuola di specializzazione all'insegnamento
secondario (SSIS) punti 0,50;
16. Abilitazione professionale all'insegnamento punti 0,50;
17. Diploma di perfezionamento conseguito
presso gli ISEF punti 0,30.
b) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali
1. Tecnico sportivo di IV livello o equiparato punti 1,00;
2. Esperto in preparazione fisica punti 0,75;
3. Tecnico sportivo di III livello o equiparato punti 0,50;
4. Tecnico sportivo di II livello o equiparato punti 0,30;
5. Tecnico sportivo di I livello o equiparato punti 0,15.
2. Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire è quello dei titoli di studio cui sono equiparati.
3. Ai fini della valutazione dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli di studio sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 5.
4. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a punti 1.
5. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 6.
Storico versioni
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