Art. 4
Prove di esame
In vigore dal 27 giu 2023
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici personali, sugli aspetti anatomo fisiologici della prestazione fisico-sportiva.
3. La seconda prova scritta consiste nell'elaborazione, senza l'ausilio di strumenti informatici personali, di un programma di attività fisico-sportiva, a scelta del candidato, tra tre campi di applicazione prospettati dalla commissione.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prima prova scritta di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) teoria e metodologia dell'allenamento;
b) test e misurazioni nello sport;
c) attività motoria preventiva e adattata;
d) biomeccanica e traumatologia dell'attività motoria e sportiva;
e) elementi di scienza dell'alimentazione e di igiene della pratica motoria, nonché regole in materia di contrasto del doping;
f) normativa e organizzazione degli organismi sportivi;
g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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