Art. 7

Reimpiego per sopravvenuta inidoneità

In vigore dal 1 mar 2023
1. Gli atleti paralimpici appartenenti al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale perdono l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva paralimpica in caso di: a) perdita, accertata dagli organismi medico-sanitari preposti, dei requisiti di idoneità sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata; b) perdita della qualità di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a dodici mesi; c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi; d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attività sportiva paralimpica presentata dall'atleta. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento è disposto il transito degli atleti paralimpici di cui al comma 1 nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. Il transito avviene in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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