Art. 6
Corso di formazione
In vigore dal 1 mar 2023
1. I vincitori del concorso sono nominati atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione, che ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, la formazione e il tirocinio possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
3. Il corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo e alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato.
Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio.
5. Al termine del corso, gli atleti paralimpici in prova sostengono un esame finale, finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite.
6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
7. La commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti paralimpici in prova che:
a) non superino l'esame di cui al comma 5;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);
d) siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta immediatamente prima o durante il corso o il tirocinio, ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso le atlete paralimpiche in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità.
9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti paralimpici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Storico versioni
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