Art. 3
Requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale
In vigore dal 1 mar 2023
1. I candidati al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneità psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria propedeutica al rilascio dell'idoneità fisica per l'attività agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato italiano paralimpico o alla competente Federazione nazionale.
2. I candidati devono possedere i requisiti di idoneità fisica richiesti per l'attività sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal Comitato italiano paralimpico. Costituiscono cause di non idoneità psico-fisica, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato:
a) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalità paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e borderline; le disabilità intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori;
b) l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; l'uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo documentate finalità terapeutiche, accertato attraverso i relativi test tossicologici.
3. I candidati al concorso devono possedere, compatibilmente con il grado di disabilità, in correlazione al servizio in qualità di atleta paralimpico del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale, nonché alle attività in sede di reimpiego per sopravvenuta inidoneità, i seguenti requisiti attitudinali:
a) livello evolutivo: maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sè, assunzione di responsabilità e determinazione finalizzate ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica;
b) controllo emotivo: stabilità emotiva e attitudine a controllare le proprie reazioni emotivo-comportamentali e ad elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva;
c) capacità intellettiva: adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati;
d) socialità: capacità di comunicazione e di relazione finalizzate all'integrazione e funzionalità di gruppo semplice e complessa, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati.
4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché della documentazione sanitaria di cui al comma 1, è demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici del Corpo nazionale, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del medesimo Corpo. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
Il giudizio di idoneità è definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo del Dipartimento.
5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessità, può disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
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