Art. 14
Sanzioni
In vigore dal 2 feb 2023
1. Le regioni e le province autonome vigilano sul rispetto di quanto previsto dall', comma 2, della legge 5 giugno 2012, n. 86.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 ottobre 2022
Il Ministro: Speranza
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, 3082
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2022-10-19;207#art-14