Art. 13
Adempimenti dei distributori di protesi mammarie sul territorio nazionale
In vigore dal 2 feb 2023
Adempimenti dei distributori
di protesi mammarie sul territorio nazionale
1. Per le finalità di cui all', comma 1, lettera b), e al fine di consentire la tracciabilità delle protesi mammarie sul territorio nazionale anche quando non impiantate, i distributori di protesi mammarie in Italia, trasmettono, mensilmente, al registro nazionale degli impianti protesici mammari, secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A, le seguenti informazioni:
a) identificazione del distributore;
b) per ogni singola protesi mammaria:
1) identificazione della protesi mammaria;
2) caratteristiche specifiche della protesi mammaria;
c) identificazione della struttura sanitaria destinataria, o in caso di vendita a un utente diverso da una struttura sanitaria, precisazione della categoria di appartenenza del soggetto a cui il dispositivo è stato venduto: medico o assistito;
d) stato della protesi mammaria: disponibile, venduto, ritirato, richiamato;
e) data cui è riferito lo stato del dispositivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2022-10-19;207#art-13