Art. 5

Organi della Scuola

In vigore dal 22 nov 2022
1. Gli organi della Scuola sono i medesimi previsti a legislazione vigente per le scuole statali, affiancati, per i soli profili ordinamentali delle scuole europee, da un comitato tecnico-scientifico. 2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione, denominato di seguito Ministero, è composto: a) dal dirigente della Scuola, che lo presiede; b) da un dirigente del Ministero; c) da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni e studenti della Scuola; d) dal rappresentante eletto dal personale docente della Scuola. 3. Il comitato tecnico-scientifico è validamente costituito quando sono presenti almeno il dirigente del Ministero più altri due componenti. 4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico, in base agli argomenti posti all'ordine del giorno, ha facoltà di invitare ai lavori del comitato, a titolo consultivo e senza oneri aggiuntivi a carico della Scuola, persone interne o esterne alla Scuola, le cui competenze ed esperienze siano utili per la trattazione e la soluzione di specifiche questioni. 5. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni consultive di carattere generale e non vincolanti per assicurare che le attività siano svolte in modo adeguato e rispondente al curricolo e agli aspetti pedagogici del sistema delle scuole europee, in relazione alle peculiarità specifiche della Scuola. 6. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce secondo necessità e su richiesta del presidente o di almeno la metà più uno dei componenti. Il comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola volta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 7. Per la partecipazione ai lavori del comitato tecnico-scientifico non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.
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