Art. 8
Personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola
In vigore dal 22 nov 2022
Personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario della Scuola
1. Il personale della Scuola è costituito dal personale scolastico ordinariamente in servizio presso l'istituzione scolastica, integrato da personale madrelingua non italofono per insegnamenti in lingua non italiana o, comunque, in possesso dei livelli di competenza linguistica specificati nel documento approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Ref.: 2018-01-D-65-en-3) ai fini del reclutamento di docenti non madre lingua, nonché di titolo professionale per l'insegnamento conseguito anche in un Paese straniero, purchè riconosciuto in un Paese membro UE, annualmente reclutato, anche con contratto d'opera, nei limiti delle risorse di cui all' del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
2. Il servizio prestato presso la Scuola è equiparato a quello prestato presso le scuole nazionali statali.
Storico versioni
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