Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 nov 2022
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Vista la convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994; Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle Scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e, in particolare, l', comma 1-bis, come modificato dall'articolo 58, comma 2, lettera i), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge del 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, che ha disposto l'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il regolamento generale delle Scuole europee, approvato dal Board of Governors (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-11); Visto il regolamento sulle Scuole europee accreditate (Regulations on Accredited European Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); Vista l'organizzazione degli studi e dei corsi nelle Scuole europee (Organisation of Studies and Courses in the European Schools Ref.: 2019-04-D-13-en-2); Visto il controllo sul livello di competenza linguistica nella procedura per il reclutamento dei docenti e del personale educativo di supporto non madrelingua (Control of the level of linguistic competence as part of the procedure for recruitment of non-native speaker teaching and educational support staff Ref.: 2018-01-D-65-en-3); Visto il regolamento per la Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo) (Regulations for the European Baccalaureate Ref.: 2014-11-D-11-en-9); Vista la convenzione di accreditamento e di cooperazione tra le Scuole europee e la Scuola europea di Brindisi sottoscritta il 19 gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino al 31 agosto 2024 con analoga convenzione sottoscritta dalle medesime parti il 14 luglio 2021; Vista la convenzione aggiuntiva per il conseguimento del Baccalaureato europeo sottoscritta tra le Scuole europee e la Scuola europea di Brindisi il 19 gennaio 2017 e da ultimo rinnovata fino al 31 agosto 2024 con analoga convenzione sottoscritta dalle medesime parti il 14 luglio 2021; Sentita la Regione Puglia; Acqisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 2 maggio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di sezione del 7 giugno 2022; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 63079 del 19 luglio 2022) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6959 del 28 luglio 2022; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Emana il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) ciclo di osservazione: S1-S3, per indicare i primi tre anni del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondenti alla scuola secondaria di primo grado del sistema scolastico nazionale; b) ciclo di pre-orientamento: S4-S5, per indicare il primo biennio del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondente al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado del sistema scolastico nazionale; c) ciclo di orientamento: S6-S7, per indicare il secondo e ultimo biennio del ciclo secondario del curricolo europeo corrispondente agli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado del sistema scolastico nazionale; d) alunni senza sezione linguistica, o swals, per indicare gli alunni SWALS (Students Without A Language Section) per i quali, ai sensi dell'articolo 47, lettera e), del regolamento generale delle Scuole europee, approvato dal Board of Governors (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-10), non esiste la sezione linguistica corrispondente alla propria lingua madre/lingua dominante per cui tutti gli insegnamenti sono veicolati in una delle lingue veicolari (inglese, francese o tedesco), ma mantengono il diritto ad avere l'insegnamento della lingua 1 nella propria lingua madre/lingua dominante; e) insegnamento della Lingua 1, per indicare l'insegnamento della lingua madre o lingua dominante per tutti gli alunni; f) Consiglio superiore, Segretario generale, Consigli di ispezione, per indicare i tre organi delle Scuole europee previsti dall' della legge 6 marzo 1996, n. 151 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994», e citati nel testo; g) Regolamento generale delle scuole europee, per indicare il regolamento generale delle scuole europee, approvato dal Board of Governors delle scuole europee (General Rules of the European Schools - Ref.: 2014-03-D-14-en-11); h) Regolamento sulle scuole europee accreditate, per indicare il regolamento sulle scuole europee accreditate, approvato dal Board of Governors delle scuole europee (Regulations on Accredited European Schools Ref.: 2019-12-D-12-en-1); i) Regolamento per la Licenza liceale europea, per indicare il regolamento per la Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo) (Regulations for the European Baccalaureate Ref.: 2014-11-D-11-en-9).
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