Art. 6
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
In vigore dal 28 mag 2022
1. La commissione esaminatrice di ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nel bando forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e valutando, in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all'. L'amministrazione redige le graduatorie finali del concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 173, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreti del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali del concorso, distinte per ambito tecnico-scientifico, e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale http://www.vigilfuoco.it/, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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