Art. 1

Modalità di accesso e bando di concorso

In vigore dal 28 mag 2022
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 173, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per esami, alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 10 settembre 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata individuata la materia della fisica quale ulteriore disciplina di interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco afferente all'ambito professionale tecnico-scientifico; Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2020, che apporta modifiche all' del decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, individuando, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la classe delle lauree magistrali in fisica (LM-17) per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad integrazione delle classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico ivi previste nelle materie delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali e psicologiche; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 dicembre 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 2360 del 7 marzo 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Modalità di accesso e bando di concorso 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami. 2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il bando di concorso indica il numero di posti attribuito a ciascun ambito professionale tecnico-scientifico che si intende attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unità di personale per ciascun ambito tra quelli individuati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 173, comma 3, del medesimo decreto legislativo. 5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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