Art. 3

Commissioni esaminatrici

In vigore dal 28 mag 2022
1. Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante e individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
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