Capo II
Art. 5
Prove di esame del concorso interno
In vigore dal 28 mag 2022
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte su infermieristica generale e clinica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della prova scritta di cui al comma 2, anche sulle seguenti materie:
a) igiene e medicina del lavoro;
b) elementi di medicina legale;
c) primo soccorso;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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