Capo I

Art. 3

Prove di esame del concorso pubblico

In vigore dal 28 mag 2022
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte sono svolte, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate ai commi 2 e 3. 2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti e verte su infermieristica generale e clinica. 3. La seconda prova scritta consiste in un elaborato vertente sulla descrizione di procedure di applicazione di protocolli assistenziali in ambito sanitario e di interventi clinici infermieristici. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, anche sulle seguenti materie: a) igiene e medicina del lavoro; b) elementi di medicina legale; c) primo soccorso; d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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