Capo III
Art. 7
Commissione esaminatrice
In vigore dal 28 mag 2022
1. Per ciascuna procedura concorsuale di cui ai capi I e II, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno e individuati tra professori universitari. Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Storico versioni
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