Allegato A›Capo I
Art. 4
Modalità per l'attribuzione degli incarichi
In vigore dal 28 giu 2022
1. Premesso che lo specialista ambulatoriale può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all' comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del citato Accordo; tale priorità è valida solo per l'ambito zonale in cui il medico è titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali;
b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente Accordo e medico generico ambulatoriale di cui alla norma finale n. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 e degli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n. 1 del citato Accordo del 31 marzo 2020 in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda sede del Comitato zonale di ottenere un incarico di medico specialista nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale;
c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all';
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che eserciti esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chieda il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all';
g) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico.
2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla g), l'anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione e, successivamente, all'anzianità di laurea; ancora in subordine alla minore età anagrafica.
3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorità viene invitato dall' Azienda sede del Comitato zonale mediante lettera raccomandata o tramite PEC, di cui una copia deve essere inviata anche all'ufficio USMAF-SASN competente, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, entro 20 giorni dal ricevimento, all'ufficio USMAF-SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico da parte dell'Ufficio USMAF-SASN competente dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Lo stesso Ufficio, una volta ricevuta l'accettazione da parte del medico specialista nominato, dovrà prontamente comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo del medico specialista al quale è stato conferito l'incarico, il numero delle ore, la distribuzione delle stesse nell'arco della settimana e la decorrenza dell'incarico, oltre a dover fornire a quest'ultimo Ufficio ogni altra notizia, documenti e dati utili alla gestione amministrativa e contabile del medico incaricato.
4. L'incarico è conferito dall'Ufficio USMAF-SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
L'incarico conferito a tempo indeterminato è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.
Il conferimento dell'incarico e l'eventuale mancata conferma, sono comunicate al diretto interessato, all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Direttore della suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'Ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e ad informare l'Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento. Durante il periodo di prova di sei mesi allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
5. In deroga alle priorità e alle procedure di cui ai commi precedenti, qualora per una determinata branca si verifichi la necessità di procedere ad un aumento di orario, l'USMAF-SASN competente, ricevuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale DGPRE ed informati i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la possibilità di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca.
L'ufficio USMAF-SASN competente, entro 15 giorni dal provvedimento, deve comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE ed all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario, la consistenza numerica e la decorrenza dell'orario incrementato.
6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure indicate nei commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, può conferire incarichi provvisori ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE, non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi e cessa di diritto con la nomina del titolare.
7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo .
8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, procede alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilità all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE.
9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'Ufficio USMAF-SASN, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, può conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo. Comunicazione dell'assegnazione va fatta all'Ufficio 10 della DGPRE.
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