Allegato A›Capo III
Art. 37
Riduzione - Mobilità - Revoca dell'incarico
In vigore dal 28 giu 2022
1. Richiamato l' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, in caso di persistente contrazione dell'attività (documentata attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno) o per mutate e documentate esigenze di servizio, il Ministero della Salute, sentita la commissione consultiva centrale di cui all', può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del professionista o alla mobilità, di cui all' del presente Accordo. In caso di mancata accettazione da parte del professionista della riduzione dell'orario di attività o della mobilità presso altro ambulatorio, anche di provincia o regione diversa, il Ministero procede alla revoca dell'incarico.
La riduzione dell'orario, la mobilità e la revoca dell'incarico sono disposte dal Direttore Generale della DGPRE con provvedimento da comunicare all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con preavviso di almeno 45 giorni, nonché al Comitato di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020.
2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o della mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
3. Il Direttore Generale della DGPRE emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, disponendo la notifica del provvedimento all'interessato e la comunicazione al Comitato di cui all' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 ed all'Ufficio 10 della DGPRE.
4. Il professionista ambulatoriale, dopo aver svolto almeno un anno di servizio, può chiedere la riduzione dell'orario di incarico, in misura non superiore alla metà delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a sessanta giorni. Una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto.
Sulle richieste di riduzione volontaria dell'orario di incarico decide con giudizio inappellabile il Direttore Generale della DGPRE entro 15 giorni dalla presentazione, tenuto conto delle primarie esigenze di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2022-03-15;64#art-aa-37