Allegato ACapo III

Art. 35

Incompatibilità

In vigore dal 28 giu 2022
1. Fermo restando quanto stabilito nell' dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, l'incarico non può essere conferito al professionista che: a) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Ministero della Salute o sia titolare o compartecipe comunque di quote di imprese o società anche di fatto che esercitino attività che configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Ministero della Salute; b) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo. 2. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dal richiamato dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico, si estendono all'intero arco lavorativo del professionista. 3. Ai sensi dell', comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020, la sopravvenuta ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dell'incarico convenzionale, solo nelle ipotesi di false dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o di incompatibilità fraudolentemente non dichiarate, come previsto dall', comma 3, lettera e) dell'Accordo stesso. La risoluzione del rapporto convenzionale, su circostanziata segnalazione del direttore USMAF-SASN o del direttore dell'Ufficio 10 della DGPRE, è adottata con provvedimento inappellabile dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria. Il Direttore Generale, ove ne ravvisi la necessità, prima di adottare il provvedimento di decadenza dall'incarico, per la certezza delle situazioni ed a tutela del professionista, può richiedere ulteriori chiarimenti all'Ufficio che ha segnalato l'incompatibilità o anche direttamente al professionista ambulatoriale, da rendere tramite memoria scritta o verbalmente a seguito di audizione personale.
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