Art. 6
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato
In vigore dal 13 gen 2022
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell', comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all' e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto.
5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
6. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall', comma 1, lettera a), numero 3). La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all' della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purchè almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
7. Le Università possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo alle Università.
Storico versioni
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