Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 gen 2022
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro e per Ministero, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;
b) per Università, le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale;
c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all', comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca:decreto:2021-12-14;226#art-2