Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 gen 2022
1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per Ministro e per Ministero, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca; b) per Università, le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale; c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all', comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
Storico versioni

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