Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
In vigore dal 13 gen 2022
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l', commi 3 e 4;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l';
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e in particolare l';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l', comma 1 e comma 5;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l', comma 2, lettere f) e h), l', comma 5, l', comma 5, e l'articolo 19;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l', comma 1;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare l', comma 1, lettere b) ed e);
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45;
Considerati gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;
Considerati i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;
Considerato il Piano nazionale della ricerca 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 15 dicembre 2020, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 23 gennaio 2021, n. 18;
Considerato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, relativa alla «Riforma dei dottorati»;
Vista la proposta di revisione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, formulata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, approvata dalla medesima Agenzia con delibera del 14 gennaio 2021, n. 4, e trasmessa con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. 200;
Vista la richiesta di parere inviata al Garante per la protezione dei dati personali con nota del 9 settembre 2021, prot. n. 1136, e integrata con nota dell'8 ottobre 2021, prot. n. 1208, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che si ritiene necessario un intervento di revisione della disciplina di accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato, il quale, nel rispetto dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca, è finalizzato ad aggiornare i criteri e i requisiti di accreditamento sulla scorta delle interpretazioni applicative maturate nel periodo successivo all'adozione del citato decreto n. 45 del 2013, ad allinearli agli standard internazionali, e a renderli funzionali agli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle Priorità di sistema del Piano nazionale della ricerca;
Ritenuto che sia necessario procedere alla definizione di un nuovo regolamento recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
Visto il parere n. 375 reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza del 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota del 25 ottobre 2021, prot. 53479;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 14201 del 10 dicembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità e ambito di applicazione
1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.
4. Il presente regolamento individua:
a) i soggetti che possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi, e i requisiti a tal fine previsti;
b) le modalità e i criteri di accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi;
c) le condizioni che determinano la revoca dell'accreditamento nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale;
d) le modalità di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e doveri dei dottorandi;
e) i criteri e le regole generali per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato, disciplinati dai regolamenti di dottorato delle università;
f) le modalità di finanziamento dei corsi di dottorato e di raccolta dei dati relativi alle attività svolte durante i corsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca:decreto:2021-12-14;226#art-1