Art. 3
Titoli
In vigore dal 30 dic 2021
1. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. Ai fini concorsuali sono valutati i titoli sportivi conseguiti nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando.
2. La commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che sono allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2021-10-29;212#art-3