Art. 2

Modalità di assunzione

In vigore dal 30 dic 2021
1. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all' i candidati in possesso dei requisiti previsti dall', comma 1, lettere a) e c), commi 1-bis e 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e dagli articoli 124 e 125 del medesimo decreto. Ai fini dell'accertamento circa il possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli 122 e 123 del predetto decreto legislativo non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto la classificazione funzionale specificata al comma 3. 2. I limiti di età per la partecipazione ai concorsi sono stabiliti in conformità all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sull'accesso nei Gruppi Sportivi militari e di Stato. 3. Il bando di concorso indica specificamente le discipline sportive e le specialità di tali discipline per le quali sono messi a concorso i relativi posti, nonché la categoria di disabilità richiesta ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C. (International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento. 4. Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a seguito di proposta di assunzione formulata dal Responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», che specifica le discipline sportive, le relative specialità e le categorie di disabilità. Il bando indica altresì: a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva prevista dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi; e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso. 5. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti avviene con le modalità individuate dal titolo IV del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 6. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un dirigente penitenziario ovvero da un primo dirigente di polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre e da un terzo membro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. 7. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 8. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
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