Art. 1

Assunzione degli atleti

In vigore dal 30 dic 2021
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante «Attuazione dell' della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione della «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», e i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica e al reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189 recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, «Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 29 ottobre 2021; Adotta il seguente regolamento: Assunzione degli atleti 1. L'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e per un contingente non superiore a quanto stabilito dal medesimo articolo 43, comma 3. Tale accesso è riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico nel «Club Italia Paralimpico» ovvero che siano comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento. 2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
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