Art. 9
Modalità di pagamento degli incentivi
In vigore dal 19 dic 2021
1. Fermo restando quanto previsto all', gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell', comma 5, in relazione all'avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.
3. La Direzione generale del personale e degli affari generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante, mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell', comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti.
6. La procedura di cui al comma 5 è seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti terzi ai dipendenti.
Storico versioni
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