Art. 8
Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
In vigore dal 19 dic 2021
1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-10-04;204#art-8