Art. 8

Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

In vigore dal 19 dic 2021
1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato; h) per il RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:infrastrutture.ministero.mobilita.sostenibili:decreto:2021-10-04;204#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi (Art. 8 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo