Art. 6

Termini per le prestazioni

In vigore dal 19 dic 2021
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale. 2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità. 3. I termini del collaudo o della verifica di conformità sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore. 4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività. 5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. 6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
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Termini per le prestazioni (Art. 6 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo