Capo VI

Art. 15

Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 22 feb 2022
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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