Capo V

Art. 12

Piano formativo

In vigore dal 22 feb 2022
1. Gli insegnamenti, sia obbligatori sia facoltativi, attivabili presso ciascuna Scuola costituiscono il piano dell'offerta formativa. 2. Un insegnamento può essere organizzato in uno o più moduli a contenuto differenziato, ciascuno equivalente a non meno di 3 crediti. 3. Gli Archivi di Stato presso i quali hanno sede le Scuole assicurano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disponibilità e l'adeguata assistenza ai docenti e agli studenti per l'utilizzazione del materiale archivistico necessario allo svolgimento dei corsi.
Storico versioni

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