Capo V
Art. 13
Conferimento degli incarichi di docenza
In vigore dal 22 feb 2022
1. I Direttori delle Scuole pubblicano sul rispettivo sito istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bando per il conferimento degli incarichi di docenza e trasmettono alla Direzione generale Archivi, entro il 31 maggio successivo, le domande pervenute.
2. Il Direttore generale Archivi trasmette al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi le domande pervenute, ai fini di una valutazione dei titoli presentati. Il Comitato formula un parere, valutando le domande, a parità di titoli, secondo il seguente ordine di priorità:
a) personale del Ministero della cultura, con priorità per quello con residenza nella città sede della Scuola;
b) personale di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) personale esterno alle pubbliche amministrazioni, per incarichi di insegnamento, nel rispetto della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di cui all', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Direttore generale Archivi, entro il 15 luglio di ogni anno, approva il piano dei conferimenti degli incarichi di docenza e nomina i docenti.
4. Gli incarichi di docenza hanno durata corrispondente a quella dell'insegnamento nell'ambito del corso e decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo.
5. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, ai membri del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi non spettano compensi, gettoni di presenza o indennità comunque denominate, ai sensi della normativa vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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