Art. 6
Definizione delle modalità di erogazione dell'incentivo
In vigore dal 26 nov 2021
Definizione delle modalità
di erogazione dell'incentivo
1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale o periferica competente avvia la procedura di assegnazione delle risorse stanziate per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle stazioni appaltanti.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il dirigente o il responsabile di servizio preposto alla struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, provvede a versare una quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari al 2 per cento o alla diversa percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata dell'importo posto a base di gara, al Conto entrate Ministero Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 all'uopo istituito.
3. La Direzione generale Bilancio del Ministero, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti le competenze fisse e accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Una volta riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, mediante apposito piano di riparto, alle strutture ministeriali che svolgono funzione di stazione appaltante, per consentire il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attività incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa di cui all', comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 spetta ai dipendenti di cui all', comma 2.
6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 è corrisposto al personale di cui all', comma 3, incaricato di svolgere le attività di programmazione della spesa per investimenti.
7. Ove le attività di programmazione della spesa per investimenti non siano svolte anche dal personale di cui all', comma 3, la percentuale di cui al comma 5 del presente articolo è incrementata fino a raggiungere il 100 per cento del totale delle risorse di cui al comma 4.
8. In presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato in conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato Capitolo 2584 per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale. Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento.
9. Se l'incentivo per funzioni tecniche è a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
10. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, nonché le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nei limiti e per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; la residua quota costituisce economia di bilancio.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua adeguate misure di controllo a campione sul rispetto del limite di cui al primo periodo.
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