Art. 8

Modifiche e varianti contrattuali

In vigore dal 26 nov 2021
1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.
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